gara del 26/ 2/2012 CALCIO ACRI - CITTANOVA INTERPIANA C.Il Giudice Sportivo,
letti gli atti osserva:
la società CITTANOVA INTERPIANA con comunicazione trasmessa al Dipartimento Interregionale assume che la mancata
presentazione della propria squadra sul campo del CALCIO ACRI per la disputa della gara di cui all'oggetto è dipesa da una causa
di forza maggiore, e precisamente da un'avaria al veicolo che trasportava i calciatori, così come documentato dalla polizia stradale di
Palmi con attestazione del 2 marzo 2012. Ciò precisato, va rilevato che l'art. 55 delle N.O.I.F. - mancata partecipazione alla gara per
causa di forza maggiore - nello stabilire che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice
Sportivo, precisa che il procedimento innanzi a detto Giudice è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice
di Giustizia Sportiva. Nel caso in esame la CITTANOVA INTERPIANA si è limitata a trasmettere al Dipartimento Interregionale la
comunicazione di cui si è detto in precedenza, comunicazione peraltro neppure inviata all'altra società, senza rispettare in alcun
modo le modalità procedurali di cui all'art. 55 sopra citato.
Il mancato rispetto di dette modalità preclude a questo Giudice di esaminare nel merito la questione dedotta dalla società con le
conseguenze di cui all'art. 53, 2° comma delle N.O.I.F..
P.Q.M.
- infligge alla CITTANOVA INTERPIANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè la
penalizzazione di un punto in classifica.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA € 1500 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A
PORTE CHIUSE :
SANT ANTONIO ABATE
(campo neutro porte chiuse) Per la indebita presenza nello spiazzo antistante gli spogliatoi di persona non identificata la quale al
termine della gara, durante il rientro delle squadre nei rispettivi spogliatoi, colpiva con una testata all'altezza dell'occhio destro un
calciatore della squadra ospitata cagionandogli intensa sensazione dolorifica ed un evidente ematoma. Il calciatore colpito, perduto
l'equilibrio, cadeva a terra ivi rimanendovi esanime per diversi minuti, mentre l'aggressore si allontanava indisturbato. Per avere al
termine della gara propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco oggetti vari ( monetine, accendini, etc.) ed alcuni fumogeni.
Sanzione così determinata anche in considerazione della diffida già comminata con C.U. nº 105.
Euro 800,00 CALCIO ACRI
Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sputi all'indirizzo di un A.A. attingendolo alla schiena. ( R AA )
Euro 300,00 A.C.R. MESSINA S.R.L.
Per avere propri sostenitori in campo avverso, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nel settore loro riservato.
A CARICO DI CALCIATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CHIERCHIA CIRO (SANT ANTONIO ABATE)
SQUALIFICA PER UNA GARA
CACACE DAVIDE (NUVLA SAN FELICE)
IMPAGLIAZZO ANDREA (A.C.R. MESSINA S.R.L.)
VICARI SALVATORE (HINTERREGGIO)
PICCIRILLO LIBERATO (NOTO)
RIZZI SALVATORE (NOTO)
CIRCIELLO LUCA (NUVLA SAN FELICE)
MORELLA ANTONIO (SANT ANTONIO ABATE)












